PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. La presente legge reca norme finalizzate a garantire una corretta gestione e un'adeguata cura dei cani, nonché a prevenire eventuali comportamenti di aggressione dei medesimi animali che possano arrecare danno all'incolumità pubblica.

Art. 2.

      1. I proprietari e i detentori a qualunque titolo dei cani appartenenti alle razze a rischio di aggressività di cui all'allegato annesso all'ordinanza del Ministro della salute 12 dicembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2007, sono tenuti a frequentare appositi corsi di formazione predisposti dalle aziende sanitarie locali, dai comuni o da associazioni riconosciute, operanti nel settore cinologico, finalizzati a garantire una corretta qualità del rapporto tra uomo e cane, nonché un'adeguata conoscenza delle cause che generano l'aggressività nei cani.
      2. Al termine dei corsi previsti dal comma 1 è previsto un esame finale per il rilascio di un patentino di conduzione dei cani appartenenti alle razze di cui al medesimo comma 1.
      3. I membri della commissione di esame di cui al comma 2, in numero di cinque, sono scelti tra soggetti provenienti dai settori etologico, veterinario-comportamentalista, psico-comportamentalista, veterinario-zooantropologico e animalista, di comprovata esperienza nel settore cinologico.

Art. 3.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

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      2. Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, le regioni provvedono a emanare le norme necessarie per la sua attuazione.